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                 DECRETO LEGGE  del 25 gennaio 2012,  n. 2


TERRE e ROCCE DA SCAVO


 

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 2/2012, recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale.

 

All’interno del Decreto, l’Art. 3 tratta:

 

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Materiali di riporto

 

  1.  Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.

  2. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

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L’intervento legislativo è attinente alla gestione delle terre e rocce da scavo.

Con l’entrata in vigore del Decreto, i materiali di riporto movimentati durante normali attività di scavo sono da considerare alla stregua delle terre.

 

I materiali di riporto movimentati ed aventi i requisiti qualitativi richiesti (cfr. D.Lgs. 152/2006), possono pertanto essere riutilizzati direttamente.

 

L’intervento del Legislatore ha sicuramente portato maggior chiarezza in materia di gestione delle terre.

La complessità della materia è comunque tale che si rende a questo punto necessario un chiarimento tecnico che definisca quando le matrici possano o meno essere considerate “materiali di riporto”.

 

Allo stato attuale si deve pertanto operare con la massima cautela nella gestione delle terre e valutare la situazione di ogni singolo cantiere per non incappare in gravi inadempienze normative. Il rischio è quello di incorrere nella gestione illecita di rifiuti con complicazioni “penali”.





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