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GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



La gestione delle terre è da applicare a tutte le tipologie di cantieri e/o attività che prevedono scavi, tra i quali i normali interventi edilizi e la realizzazione di infrastrutture.

 

 

NORMATIVA

 

La disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, introdotta dal D.Lgs. 22/1997, ha subito negli anni numerose modifiche ed evoluzioni.

 

L’Art. 186 del D.Lgs. 152/2006 è l’attuale riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti; qualora loro l’utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto Articolo, le stesse terre sono da assoggettare alla disciplina dei rifiuti.

 

I riferimenti normativi hanno subito con il tempo ulteriori disposizioni correttive ed integrative, fino ad evolvere in una vera e propria disciplina in materia di terre e rocce da scavo.

 

La vastità della materia ha lasciato non pochi problemi applicativi. È anche per questo che alcuni Enti Pubblici territoriali hanno ritenuto opportuno adottare delle vere e proprie “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo”, con lo scopo di uniformare le modalità applicative ed indirizzare alla buona condotta ambientale i destinatari finali della norma.


DAL 25 gennaio 2012  E' IN VIGORE UN DECRETO LEGGE CHE INTRODUCE ULTERIORI NOVITA' NELLA GESTIONE DELLE TERRE, A DIMOSTRAZIONE DELLA CONTINUA EVOLUZIONE IN MATERIA.

Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2



PER LA GESTIONE DELLE TERRE

 

La corretta gestione delle terre e rocce si applica ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica.

 

Affinchè le terre da scavo possano essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rilevati, oppure in sostituzione dei materiali di cava, devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa; a dimostrazione di tale regolarità è necessario che la movimentazione sia supportata da un adeguato progetto.

 

Tale documentazione deve essere presentata all’Autorità competente da parte del Proponente, prima dell’avvio delle attività.

 

 

NELLA PRATICA

 

Deve essere garantita la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo, a garanzia dell’effettivo utilizzo, salvaguardando gli aspetti ambientali.

 

L’utilizzo delle terre da scavo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi. Il materiale deve essere accettato “tal quale” dal sito di destinazione. Non è consentito effettuare l’attività di deposito delle terre e rocce da scavo senza averne preventivamente previsto il riutilizzo.

 

Pertanto, al fine di non incorrere nella disciplina relativa ai rifiuti, il materiale deve avere, fin dalla fase di produzione, certezza dell’integrale riutilizzo.

 

Qualora le terre non si rispettino le condizioni previste dall’Art. 186, il materiale dovrà essere trattato come rifiuto, con tutti gli obblighi ed oneri connessi.

 

 

IN SINTESI

 

Trattare le terre da scavo come un rifiuto è un peso ambientale: è un assurdo “rifiutare” un terreno solo perché scavato.

 

Lo smaltimento ad impianti autorizzati è un onere economico per il produttore.

 

Il riutilizzo delle terre da scavo è pertanto da considerarsi buona norma ambientale e buona norma per il portafoglio del produttore.

 

Il tutto ovviamente rispettando la normativa e con una progettazione adeguata.





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