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GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



La gestione delle terre è da applicare a tutte le tipologie di cantieri e/o attività che prevedono scavi, tra i quali i normali interventi edilizi e la realizzazione di infrastrutture.

 

NORMATIVA

La gestione delle terre e rocce da scavo è stata introdotta dal D.Lgs. 22/1997, subendo negli anni numerose disposizioni correttive ed integrative è evoluta in una vera e propria disciplina, fino al recente D.M. 161/2012.

 

La normativa fornisce i criteri e le modalità per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti; qualora l’utilizzo non rispetti le condizioni stabilite, gli stessi materiali sono da assoggettare alla disciplina dei rifiuti.

 

La vastità della materia ha lasciato non pochi problemi applicativi. È anche per questo che alcuni Enti Pubblici territoriali hanno ritenuto opportuno adottare delle vere e proprie “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo”, con lo scopo di uniformare le modalità applicative ed indirizzare alla buona condotta ambientale i destinatari finali della norma.

 


DAL 6 ottobre 2012  E' IN VIGORE UN DECRETO MINISTERIALE CHE INTRODUCE ULTERIORI NOVITA' NELLA GESTIONE DELLE TERRE, A DIMOSTRAZIONE DELLA CONTINUA EVOLUZIONE IN MATERIA.


Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161



PER LA GESTIONE DELLE TERRE

 

Affinchè le terre da scavo possano essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rilevati, oppure in sostituzione dei materiali di cava, devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa; a dimostrazione di tale regolarità è necessario che la movimentazione sia supportata da un adeguato progetto.

 

Tale documentazione deve essere presentata all’Autorità competente da parte del Proponente, prima dell’avvio delle attività.

 

 

NELLA PRATICA

 

Deve essere definita la tracciabilità delle terre da scavo, a garanzia dell’effettivo utilizzo, salvaguardando gli aspetti ambientali.

 

L’utilizzo delle terre da scavo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi. Il materiale deve essere accettato “tal quale” dal sito di destinazione. Non è consentito il deposito delle terre e rocce da scavo senza averne preventivamente previsto il riutilizzo.

 

Al fine di non incorrere nella disciplina relativa ai rifiuti, per il materiale devono essere verificate le caratteristiche di “sottoprodotto” sin dalla fase di produzione.

 

Qualora le terre non si rispettino le condizioni di sottoprodotto, il materiale dovrà essere trattato come rifiuto, con tutti gli obblighi ed oneri connessi.

Attenzione: per la gestione delle terre è richiesta una verifica ambientale anche se non previste movimentazioni esterne.

 

 

IN SINTESI

 

Trattare le terre da scavo come un rifiuto è un peso ambientale: è un assurdo “rifiutare” un terreno solo perché scavato.

 

Lo smaltimento ad impianti autorizzati è un onere economico per il produttore.

 

Il riutilizzo delle terre da scavo è pertanto da considerarsi buona norma ambientale e buona norma per il portafoglio del produttore.

 

Il tutto ovviamente rispettando le normative e con un’adeguata progettazione.






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