Il Ministero dell’Ambiente ha adottato il Decreto n. 161/2012, recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Tale decreto costituisce l’attuale normativa di riferimento, sostituendo l’Art. 186 del D.Lgs 152/2006 con tutte le successive modifiche ed integrazioni.
Come noto ed introdotto anche nella sezione “terre e rocce da scavo”, affinchè la movimentazione dei materiali possa essere gestita correttamente e con modi economicamente ed ambientalmente accettabili, occorre il supporto di un progetto adeguato.
L’intervento del Legislatore ha sicuramente il merito di definire le procedure con un certo dettaglio, indicando i contenuti del piano di utilizzo, le modalità di gestione, gli accertamenti ed adempimenti necessari.
Inoltre viene indicato cosa sia da intendersi “materiale di riporto” assimilabile alle terre da scavo, apportando una netta semplificazione di gestione. Il Decreto stesso non tratta lo scavato come “terre e rocce”, bensì come “materiale da scavo”.
A fronte dei chiarimenti ed agevolazioni apportati, d’altra parte, per raggiungere l’obiettivo il Decreto indica una serie di criteri da soddisfare per la corretta gestione dei materiali.
La macchinosità di tali criteri rischia di imballare l’iter delle attività, se non correttamente programmate.
È pertanto di fondamentale importanza pianificare la gestione degli scavi sin dalla fase preliminare, onde evitare fermi indesiderati.
Qualora il riutilizzo dei materiali avvenga all’interno del medesimo cantiere è comunque richiesta una verifica ambientale, che può compiersi anche con il semplice campionamento e riscontro di laboratorio. In questo caso non si rende necessaria la presentazione del piano di utilizzo.