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GEOTERMIA   e   D.Lgs. 28/2011


Dal marzo 2011 è in vigore il D.Lgs. 28/2011, riferimento per le fonti di energia rinnovabile in Italia; tale Decreto definisce la quota parte di rinnovabili da integrare in un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione rilevante.

 

La normativa indica come le fonti rinnovabili debbano coprire i consumi di calore, elettricità e raffrescamento secondo alcuni principi minimi di integrazione.

 

Nello specifico, gli impianti termici devono essere tali da poter coprire tramite le fonti rinnovabili una percentuale fissa del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, oltre ad una percentuale variabile per i consumi di: acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

 

La percentuale variabile è dipendente dalle tempistiche edilizie:

·         Se la richiesta edilizia è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 ___ la percentuale è del 20%

·         Se la richiesta edilizia è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ___ la percentuale è del 35%

·         Se la richiesta edilizia è presentata dal 1 gennaio 2017 ___ la percentuale è del 50%

 

 

Inoltre questi obblighi non possono essere onorati con impianti che producano unicamente energia elettrica che vada ad alimentare impianti per acqua acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

 

 

In questa ottica è doveroso pensare ad un impianto geotermico che, in quanto fonte rinnovabile, ottemperi alle richieste normative e sia un valore aggiunto permanente dell’edificio.


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